Il PPES del Parco rispetta la "certezza del diritto"?

 

Il PPES del Parco rispetta la "certezza del diritto"?

 

Il testo del Piano Poliennale Economico e Sociale (PPES) del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano mi è stato inviato unitamente alla comunicazione di accompagnamento del Direttore del Parco con ulteriori informazioni e precisazioni. In base al materiale ricevuto ho ritenuto necessario segnalare alla Commissaria Straordinaria del Parco Dott.ssa Lucia Baracchini ed al Ministero dell’Ambiente una serie di circostanze che, a mio giudizio, risultano non conformi alla legge 394/91 che disciplina le attività dei Parchi nazionali.

Di seguito il testo che ho inviato:

 

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-        Attenzione Dott.ssa LUCIA BARACCHINI Commissario Straordinario Parco Naz.le;

-        Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

 

Nel Luglio 2025 ho chiesto il testo del Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) alla Presidente della Comunità del Parco Annalisa Folloni Sindaca di Filattiera all’indirizzo reperibile nel sito del Parco (Comune di Filattiera) senza ricevere risposta.

Ho rinnovato la richiesta il 28/04/26 con il modulo di “Istanza di accesso civico” alla Dott.ssa Lucia Baracchini Commissario straordinario del Parco ed ho ricevuto due successive comunicazioni a firma del Direttore del Parco stesso la seconda delle quali riporta una serie di informazioni su cui desidero richiamare la sua attenzione e quella del Ministro competente.

Il Piano in questione, come risulta dalla PEC ricevuta, è stato redatto dalla Comunità del Parco nella seduta del 22.12.2010 e trasmesso alle Regioni. La Toscana segnala che il Piano potrà essere approvato solo a seguito dell’adozione da parte delle Regioni del Piano per il Parco e del Regolamento. Non ci sono notizie di atti provenienti dalla Regione Emilia Romagna.

La comunicazione del Direttore del Parco segnala che “Alla data odierna il PPES risulta realizzato all’80% anche grazie ai numerosi contributi finanziari arrivati dalle regioni e che si ravvisa la necessità di una nuova stesura”.

 

Prima osservazione: La Regione Toscana ha agito secondo l’art. 14 comma 1della   Legge 394/1991.  Lo stesso articolo, ma al comma 2 prevede che .. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri organi dell’Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una Conferenza presieduta dal Ministro dell’Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.””

Secondo la risposta via PEC ricevuta così non è avvenuto ed il PPES avrebbe fatto il suo corso e risulterebbe realizzato all’80% senza essere approvato in conformità alla legge 394/1991.

Seconda osservazione: Come è possibile che in un ente pubblico e in uno stato di diritto un Piano che non risulta conforme alla legge venga finanziato da due Regioni e risulti realizzato all’80% ivi compresi fondi elargiti ad altri enti pubblici oltre che a privati? I dirigenti ed i Consiglieri del Parco sono consapevoli di avere avallato provvedimenti che appaiono non conformi? Tra l’altro il Piano in esame è redatto prima della nascita, per fusione, del Comune reggiano di Ventasso.

Terza considerazione: La legge 394/1991 stabilisce che il PPES abbia una durata quadriennale: il PPES del Parco risale al 2010 e se fosse sato approvato come da legge sarebbe decaduto dopo quattro anni.

Quarta considerazione: Le procedure dell’art. 14 sono un esempio da manuale di complessità burocratica che richiede modifiche urgenti: questo, tuttavia, non può mai diventare un alibi per violare la legge. Se il parere delle Regioni risulta inutile (Toscana ed Emilia Romagna hanno finanziato il PPES senza averlo approvato?) tanto vale eliminare il loro parere!

Ultima considerazione: Di fronte ad una evidente complessità burocratica è legittimo aggirare le procedure di legge? Anche nei restanti Parchi Nazionali la complessità delle norme ha creato questa situazione? La ‘certezza del diritto’ è una pianta che cresce anche nei Parchi Nazionali o ci sono problemi?.

Cordiali saluti,

Giuseppe Bonacini

 

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Iter di approvazione del PPES

Art. 14 Legge 394/1991:  Iniziative per la promozione economica e sociale

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell’Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell’ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l’Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L’Ente parco organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.



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